Contributo EBT
Come già dimostrato, l’emergenza sanitaria che ancora è in atto, ci ha visti tutti impegnati ad aiutare le nostre aziende ed i lavoratori dal punto di vista assistenziale, quali organi deputati negli accordi sindacali (CIGD,FIS etc).
Riteniamo utile ribadire che il contributo dell’Ente Bilaterale è un obbligo contrattuale.
Tutte le aziende, che nei rapporti con i propri dipendenti utilizzano il C.C.N.L, devono sistemare quanto dovuto, per come stabilisce lo stesso contratto, anche tramite F24. I datori di lavoro possono versare il contributo dovuto all’Ente Bilaterale indicando negli appositi campi previsti nella sezione INPS del modello F24 quanto segue:
La percentuale del contributo da versare, per come previsto dal contratto, è dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza.
Qualora tale contributo non venisse effettuato all’ ENTE BILATERALE, lo stesso si dovrebbe trovare come quota differita in busta paga!
Ricordiamo che dalla contrattazione collettiva gli ENTI BILATERALI fungono da ammortizzatori sociali e le parti socie che hanno stabilito tali accordi sono sempre più attente a tale obbligo al fine di poter erogare i servizi previsti dal C.C.N.L in materia di conciliazione, apprendistato, sicurezza sul lavoro e formazione.
Si informa inoltre che l’Ente prevede di erogare aiuti sanitari e borse di studio per i figli dei dipendenti in regola con i versamenti.
I nostri uffici sono a completa disposizione per informazioni e servizi, tutti lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.
Dal 1° Marzo 2011,l’elemento distinto retributivo è di importo pari allo 0.30 di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione, di cui all’articolo 195.
Riteniamo utile ribadire che il contributo dell’Ente Bilaterale è un obbligo contrattuale.
Tutte le aziende, che nei rapporti con i propri dipendenti utilizzano il C.C.N.L, devono sistemare quanto dovuto, per come stabilisce lo stesso contratto, anche tramite F24. I datori di lavoro possono versare il contributo dovuto all’Ente Bilaterale indicando negli appositi campi previsti nella sezione INPS del modello F24 quanto segue:
- campo “causale contributo”: il codice denominato EBCM;
- campo “codice sede”: il codice della sede INPS territorialmente competente;
- campo “matricola INPS”: la matricola dell’azienda interessata;
La percentuale del contributo da versare, per come previsto dal contratto, è dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza.
Qualora tale contributo non venisse effettuato all’ ENTE BILATERALE, lo stesso si dovrebbe trovare come quota differita in busta paga!
Ricordiamo che dalla contrattazione collettiva gli ENTI BILATERALI fungono da ammortizzatori sociali e le parti socie che hanno stabilito tali accordi sono sempre più attente a tale obbligo al fine di poter erogare i servizi previsti dal C.C.N.L in materia di conciliazione, apprendistato, sicurezza sul lavoro e formazione.
Si informa inoltre che l’Ente prevede di erogare aiuti sanitari e borse di studio per i figli dei dipendenti in regola con i versamenti.
I nostri uffici sono a completa disposizione per informazioni e servizi, tutti lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.
Dal 1° Marzo 2011,l’elemento distinto retributivo è di importo pari allo 0.30 di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione, di cui all’articolo 195.